********* D.LGS 231/01 *************
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Risponde: Dr. Matteo Rapparini – Titolare Edirama – www.certificazione.info
Con la sentenza del 20 aprile 2011 n. 15657, la Terza Sezione Penale
della Cassazione ha rigettato il ricorso di un’impresa individuale
condannata ai sensi del D.Lgs. 231/01 (a
seguito di condanna dell’imprenditore-persona fisica per reati in
materia di raccolta, smaltimento e traffico illecito di rifiuti
pericolosi), dichiarando infondata l’argomentazione della difesa della
ricorrente la quale sosteneva l’inapplicabilità del regime della
responsabilità amministrativa in quanto, secondo la difesa, non si
sarebbe potuto far rientrare l’impresa individuale nella nozione di
“ente”.
Il requisito per l’applicabilità del d.lgs. 231/2001 è la personalità
giuridica; i destinatari della norma possono essere identificati in
base all’appartenenza alla generale ed ampia categoria degli enti
fornitori di personalità giuridica nonché di società oppure associazioni
anche prive di questa.
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